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Consiglio Pastorale
e Consiglio Affari Economici

Il Consiglio Pastorale (CPP) è composto dai seguenti Consiglieri:

 

Don Maurizio Corbetta, don Matteo Baraldi, Bagioni Christian, Bendinelli Suor Cinzia, Comerci Giuditta, Cristina Giovanni, Grassi Alberto, Lovato Dario, Marucchi Alessandro.

 

​​Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CAEP) è composto dai seguenti Consiglieri:

 

Don Maurizio Corbetta, don Matteo Baraldi, Chiodi Daelli Enrico, Cristina Giovanni, Grassi Alberto, Laffranchi Michele, Pizza Vito, Re Marco, Tedeschi Giulio.

 

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I due consigli rimangono in carica dal 2024 fino al 2028.

Sinodo 47°. Cap. 6. Il Consiglio pastorale parrocchiale (cost.147)

147. Il consiglio pastorale parrocchiale.

§ 1. Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il "consigliare nella Chiesa", in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione.

 

§ 2. Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. Il consiglio pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli. E' quindi possibile definirlo organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco, che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. L’eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore.

 

§ 3. Un buon funzionamento del consiglio pastorale non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. E' inoltre richiesta la necessità di una formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale comune e va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio.

 

§ 4. Il consiglio pastorale è obbligatorio per tutte le parrocchie della diocesi. Criteri obiettivi di composizione, di rappresentanza e di funzionamento pastorale sono precisati nell'apposito direttorio diocesano, tenendo conto delle diverse tipologie di parrocchia presenti in diocesi. La durata del consiglio pastorale è di cinque anni e la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri.

 

§ 5. Il consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della comunità.

 

§ 6. Il consiglio pastorale si preoccupi di coinvolgere, ascoltare e informare tutta la comunità cristiana a proposito delle principali questioni pastorali inerenti la vita della parrocchia, ricercando gli strumenti più opportuni ed efficaci, compresa l'assemblea generale parrocchiale che può essere particolarmente utile in sede sia di progettazione sia di verifica.

 

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Sinodo 47°, Cap. 6 - Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (cost.148)

148. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici.

§ 1. Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E’ obbligatorio in ogni parrocchia[14], come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che trattano l'amministrazione della parrocchia (cf cost. 339), oltre che dall'apposito regolamento diocesano.

 

§ 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:

 

un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;

 

in generale l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;

 

le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale.

 

§ 3. Il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia (cf costt. 322-355).

Parrocchia Santa Maria Segreta

Milano

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